Statuto

STATUTO
della
„Corale San Vittore Mauro“ di Poschiavo
1. Scopo
Art. 1
Sotto il nome Corale San Vittore Mauro in seguito Corale è costituita a Poschiavo un’ associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti CCS (Codice Civile Svizzero).
Art. 2
La Corale promuove e diffonde il canto, in special modo il canto sacro.
Art. 3
L’associazione fa parte dell’Unione cantonale di canto Grigione e dell’Unione dei cori parrocchiali dei decanati di Coira, ob dem Schyn-Davos, Engadina e Grigioni Italiano.
2. Membri
Art. 4
L’associazione si compone di:
a. soci attivi
b. soci passivi
c. soci benemeriti
d. soci veterani
e. soci onorari
Art. 5
Le dimissioni dall’associazione devono essere annunciate al/alla presidente.
Su proposta del comitato e con la maggioranza di due terzi dei presenti l’assemblea generale può decretare l’espulsione di un socio, se questo non si attiene ai doveri definiti dallo statuto e non fa gli
interessi dell’associazione.
I soci che si sono dimessi o che sono stati espulsi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
3. Organizzazione
Art. 6
Gli organi dell’associazione sono:
· l’assemblea generale
· il comitato
· la commissione di musica
· la commissione di revisione
Art. 7
Assemblea generale
· L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione.
· È convocata annualmente dal comitato entro il 30 giugno
· I soci sono convocati per iscritto almeno 10 giorni prima dell’assemblea
· Le trattande sono indicate in modo esatto
· Un quinto di soci attivi può chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria, precisando le trattande.
Decisioni dell’assemblea / Diritti dei membri
· Prende la decisione di ordine generale che non competono ad altri organi dell’associazione
· Prende le decisioni a maggioranza semplice qualora siano almeno un terzo dei membri attivi. Se non è il caso l’assemblea generale viene riconvocata entro 15 giorni e decide a maggioranza semplice dei presenti.
· Nessun membro ha diritto di voto in caso di interesse proprio o di parenti stretti.
Art. 8
Comitato
Ogni due anni l’assemblea nomina un comitato di cinque membri
Esso è composto da:
a. Il / la presidente
b. Il /la vicepresidente
c. L’attuario /a
d. Il / la cassiere/a
e. Un/una bibliotecario/a
Nel comitato possono essere eletti soltanto dei membri attivi.
Le cariche non possono essere cumulate.
Per lo svolgimento delle sue mansioni specifiche il comitato può disporre di un importo da fissare all’assemblea per ogni singolo caso.
Il periodo di carica del comitato dura due anni, a partire dal 1. settembre dell’anno della nomina.
Tutte le prestazioni dei membri del comitato sono gratuite.
4. Attività della Corale
Art. 9
· Interviene a condecorare con canto sacro funzioni dell’anno liturgico, in accordo con il
parroco-prevosto
· Partecipa in occasioni di sposalizi o funerali di soci attivi, benemeriti, onorari o veterani.
· Partecipa in occasioni di funerali di sacerdoti della Parrocchia e di funerali di parenti
stretti dei soci della Corale.
· Su richiesta partecipa a funzioni liturgiche o profane. Per questo viene richiesto un equo
contributo.
· Partecipa a manifestazioni di carattere patriottico, folcloristico e profano tendenti al
promuovimento del canto generale.
Art. 10
Il periodo di attività dura di regola da settembre a giugno
Art. 11
Al di fuori di quest’attività i soci verranno convocati ritrovi amichevoli,, destinati a coltivare il reciproco
affiatamento in seno all’associazione.
5. Mezzi Finanziari
Art. 12
I mezzi dell’associazione provengono da:
· Contributo annuo del comune parrocchiale di San Vittore Mauro e importo di gestione per la paga del direttore de dell’organista
· Tassa ordinaria e contributi straordinari dei soci
· Donazioni
· Interessi dei capitali
· Proventi da manifestazioni
· Altre entrate
Art. 13
Chi non partecipa a una manifestazione decisa dalla Corale perde ogni diritto sull’importo messo a disposizione dei soci.
Verso terzi l’associazione risponde unicamente con il proprio patrimonio. Una garanzia personale dei
soci è esclusa.
6. Disposizioni diverse e transitorie
Art. 14
Commissioni
Il comitato può nominare delle commissioni con incarichi particolari, le quali daranno relativo rapporto all’assemblea generale.
Art. 15
Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione può avvenire, se deciso dai _ dei soci attivi.
Art. 16
Cambiamento allo statuto possono essere fatti quando _ dei soci lo richiedono.
Art. 17
In caso di scioglimento il patrimonio viene messo a disposizione della Parrocchia di San Vittore Mauro, che provvederà a devolverlo a un’eventuale nuova associazione avente medesimi scopi.